E’ diventata a tutti gli effetti legge dello Stato. Al bando dunque le anonime boccettine d’olio sulle tavole dei ristoranti. L’uso delle ampolline sviliva il prodotto, degradato dalla luce, dall’ossigeno e, in molti casi, dai continui rabbocchi. Occorreva che i ristoratori, di cui riconosciamo lo storico ruolo nella formazione e cultura gastronomica e culinaria, iniziassero a trattare con maggiore rispetto l’olio extra vergine d’oliva.

Il primo marzo 2006 il Senato della Repubblica italiana ha approvato e convertito in legge il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, testo nel quale era contemplato il divieto di presentare ampolle d’olio di oliva nei pubblici esercizi.

In questo testo, ecco la parte riguardante la presentazione al pubblico dell’olio di oliva:
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.


Tatro Naturale aveva proposto il 26 febbraio 2005
VISTO il Reg CEE 136/66 e 1638/98 e successive modifiche
VISTO il Reg. CE 2568/91 e successive modifiche
VISTO il Reg. CE 1019/92
VISTO il Reg. CE 178/02
VISTA la Legge n. 287 del 1991
VISTO il Decreto legislativo 157 del 1995
Considerando che la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonchè ai loro interessi sociali ed economici
Considerando che l’origine del prodotto è diventato un elemento di fondamentale importanza e di tutela nei confronti del consumatore
Considerando che l’olio d’oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali
Considerando che per garantire l’autenticità degli oli d’oliva è stato opportuno prevedere imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato
Considerando che l’Unione europea ha recentemente regolamentato il confezionamento dell’olio extravergine d’oliva per evitare che il consumatore venga ingannato o che possa fraintendere le informazioni contenute in etichetta
Considerando che, negli ultimi anni, sono state introdotte numerose norme volte alla valorizzazione dell’extra vergine d’oliva, quali marchi di qualità e denominazioni d’origine

Si stabilisce quanto segue:
Ai pubblici esercizi è fatto divieto di somministrare direttamente al consumatore, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio extravergine d’oliva in ampolle o altri contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

Attraverso questa provocatoria proposta di legge, Tatro Naturale intendeva costringere il comparto oleario e quello della ristorazione a un dialogo concreto, tale da consentire, da un lato il rilancio dei consumi dell’imbottigliato (imposto con il Reg Ce 1019/2002), dall’altro una corretta informazione e cultura dell’extra vergine.

Tatro Naturale sostiene d'altra parte che la legge effettivamente approvata non è stata accompagnata da un'opera di sensibilizzazione e di dialogo con i ristoratori, come sarebbe stato auspicabile. Ciò ha causato, e causerà ostilità e malcontento da aprte di questi ultimi nei confronti della nuova disposizione.

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