Per rispondere alle richieste di conoscenza dei consumatori circa il luogo d’origine dei prodotti agroalimentari, nell’agosto del 2004 è stata emanata la Legge n. 204 che prevede di estendere a tutti gli alimenti l’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta. L’articolo 1 bis della legge stabilisce che: “Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l’indicazione del luogo di origine o provenienza”.

Precisando che:  “Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.”

L’etichettatura d’origine obbligatoria consente di tutelare il consumatore, ma rappresenta anche uno strumento competitivo per i produttori agricoli, spesso costretti a misurarsi con produzioni provenienti da altri paesi e spacciate per italiane.�Il MiPAF, assieme al Ministero delle Attività Produttive, dovrà definire, per ciascun prodotto agroalimentare, le modalità con le quali indicare sull’etichetta il luogo di origine, previa verifica e parere positivo da parte dell’Unione Europea.