Valdemone (DOP) Reg. CE n. 205 del 4.02.05 (GUCE L. 33 del 5.02.05)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALDEMONE»
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Valdemone» è riservata all'olio extravergine d'oliva prodotto nella zona definita nel successivo art. 3 e che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» è ottenuto dalle varietà di olivo: Santagatese, Ogliarola Messinese e Minuta presenti negli oliveti, da soli o disgiuntamente, nella misura minima del 70%.
2. Le varietà: Mandanici, Nocellara Messinese, Ottobratica, Verdello e Brandofino possono essere presenti fino ad per il restante 30%.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» comprende i territori di tutti i comuni della provincia di Messina eccezione fatta per Floresta, Moio Alcantara e Malvagna.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Art. 5
Art. 6
Art. 7