Valdemone (DOP)   Reg. CE n. 205 del 4.02.05 (GUCE L. 33 del 5.02.05)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALDEMONE»

Art. 1

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valdemone» è riservata all'olio extravergine d'oliva prodotto nella zona definita nel successivo art. 3 e che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Varietà di olivo

1. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» è ottenuto dalle varietà di olivo: Santagatese, Ogliarola Messinese e Minuta presenti negli oliveti, da soli o disgiuntamente, nella misura minima del 70%.
2. Le varietà: Mandanici, Nocellara Messinese, Ottobratica, Verdello e Brandofino possono essere presenti fino ad per il restante 30%.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» comprende i territori di tutti i comuni della provincia di Messina eccezione fatta per Floresta, Moio Alcantara e Malvagna.

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

Art. 5

Adempimenti

Art. 6

Caratteristiche al consumo

Art. 7

Designazione e presentazione