Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Art. 5
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva «Valdemone» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) aspetto limpido e leggermente velato;
b) colore: da verde con tonalità gialle a giallo oliva;
c) fruttato: la sensazione olfattiva mette in risalto il profumo più o meno intenso delle olive appena raccolte accompagnato sempre da sentori di erbe, foglie e fiori di piante spontanee presenti nel corteggio floristico degli oliveti della provincia di Messina;
d) sensazioni gustative: al gusto, l'olio ribadisce le percezioni olfattive con una sensazione di olive fresche appena raccolte contrastata, in minor misura, dall'amaro; le. Sensazioni retro olfattive che accompagnano più o meno nettamente l'olfatto ed il gusto dell'olio Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;
e) valore minimo di Panel Test: uguale o maggiore di 7 e comunque nei termini di legge;
f) acidità massima: 0,7%;
g) numero di perossidi: uguale o minore al valore di 12 meq 02/kg.
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla D.O.P. di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni : tipo, uso, gusto, selezionato, scelto e similari nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.
2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni che non superino la metà rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
3. Per la commercializzazione, sono ammessi recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri cinque. Su detti recipienti o sulle bottiglie contenenti l'olio extravergine di oliva «Valdemone» oppure su apposita etichetta devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:
a) la dicitura «Valdemone» seguita dal termine «denominazione di origine protetta»;
b) le generalità (nome e cognome) del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento;
c) la quantità del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle norme merceologiche vigenti;
d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» ovvero «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;
e) la campagna olearia di produzione;
f) i dati nutrizionali, così come previsto dalle vigenti leggi.
4. Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta «Valdemone». Il simbolo grafico è costituito da un rettangolo diviso in due parti: una superiore, su fondo azzurro, l'altra inferiore su fondo bianco; tra le due parti vi è un ramoscello di ulivo di colore verde con dei frutti e la stilizzazione di un anfiteatro. In basso la scritta in carattere SKIA «Valdemone». Il fondo azzurro è costituito dal pantone process cyan 100%, le olive di colore pantone Uncoated 360, le foglie di colore pantone Uncoated 348, l'anfiteatro di colore pantone Uncoated 117, mentre il testo e le ombre di colore pantone process Black.